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AI Act, l'articolo 50 è in vigore: cosa è cambiato davvero il 2 agosto

AI Act, l'articolo 50 è in vigore: cosa è cambiato davvero il 2 agosto

3 min di lettura

A luglio era una scadenza da preparare, ora è diritto applicabile: dal 2 agosto chatbot, contenuti generati e deepfake vanno dichiarati, e il 31 luglio la Commissione ha confermato l'avvio dell'enforcement. Cosa abbiamo sistemato sui progetti dei clienti in mezza giornata.

Il 2 agosto 2026 l'articolo 50 dell'AI Act è diventato diritto direttamente applicabile, e il 31 luglio la Commissione ha confermato che da quella data avrebbe iniziato a farlo rispettare. A luglio scrivevamo di una scadenza da preparare; adesso è la norma con cui le autorità di vigilanza misurano il vostro prodotto. La parte buona: per la PMI media è ancora mezza giornata di lavoro. La parte scomoda: la mezza giornata va fatta ora, non a settembre.

Cosa è entrato in vigore

Gli obblighi di trasparenza colpiscono chi fornisce o utilizza quattro categorie di sistemi, a prescindere dal fatto che siano ad alto rischio.

  • Chatbot: l'utente deve sapere di parlare con un'IA non oltre la prima interazione. Una disclosure nascosta nelle FAQ o nei termini non basta, deve arrivare al primo messaggio.
  • Contenuti sintetici: chi fornisce il sistema generativo deve marcare l'output in formato leggibile a macchina. I sistemi già sul mercato prima del 2 agosto hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per adeguarsi alla marcatura, ma è l'unica proroga.
  • Deepfake e testi di interesse pubblico: l'obbligo di etichettatura è di chi li pubblica.
  • Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica: chi vi è esposto va informato.

Le linee guida della Commissione, adottate a fine luglio, non sono vincolanti ma sono esattamente il testo che leggeranno le autorità quando valuteranno un caso. Vale la pena tenerle a portata di mano.

Quanto costa sbagliare, e chi controlla

La non conformità all'articolo 50 rientra nella fascia sanzionatoria fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, il maggiore dei due, con il limite del minore tra i due importi per le PMI. Non è la fascia dei 35 milioni riservata alle pratiche vietate, ma è comunque fuori scala rispetto al costo di rimediare. In Italia a vigilare è ACN, in forza della legge 132/2025: la stessa agenzia che molte PMI già conoscono da NIS2, non un ufficio astratto di Bruxelles.

Cosa abbiamo sistemato, in pratica

  • Una riga nel primo messaggio del chatbot: "Stai parlando con un assistente automatico". Non nel footer, non nella pagina termini, nel primo turno di conversazione.
  • Una nota sui contenuti generati: dove un modello produce testo o immagini pubblicate, la marcatura leggibile a macchina e un'etichetta visibile dove la norma la richiede.
  • Una clausola nei contratti SaaS: chi possiede l'obbligo di marcatura dell'articolo 50(2), il fornitore del modello o voi che lo integrate. È la domanda che a settembre fa litigare cliente e fornitore.
  • Un inventario delle feature AI: senza sapere quali funzioni usano un modello, non sapete quali obblighi vi riguardano.

Verdetto

Chi a luglio ha letto "trasparenza" e ha rimandato, oggi è fuori norma su una funzione che probabilmente ha già in produzione. Non serve un progetto, serve chiudere quattro punti in una mattinata e mettere per iscritto chi possiede l'obbligo di marcatura. La parte costosa non è la sanzione remota: è scoprire in un audit di gara che il chatbot del sito non dichiara nulla e che il fornitore pensava lo faceste voi.